Quando un imprenditore si viene a trovare in una situazione economica e finanziaria tanto grave da non poter far fronte ai suoi debiti si dice che è in stato di insolvenza; per tutelare i diritti dei creditori sono state istituite le procedure concorsuali, che di fatto vanno a ridurre l’autonomia imprenditoriale, con la nomina di un organo che si occupa di controllare l’esercizio dell’attività. La procedura concorsuale fallimenti è la più famosa, ma non è l’unica: vediamo di cosa si tratta.
La procedura concorsuale fallimenti: definizione e presupporti
L’ordinamento italiano prevede cinque diverse procedure concorsuali:
- il concordato preventivo;
- l’amministrazione straordinaria speciale;
- l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese che si trovano in stato di insolvenza,
- la liquidazione coatta amministrativa;
- il fallimento.
In questa pagina ci occupiamo proprio della procedura concorsuale nota come fallimento.
Di solito quando si parla di fallimento lo si fa con toni negativi, sottolineandone l’ottica punitiva; in realtà questo istituto, così come le altre procedure concorsuali, hanno come scopo ultimo quello di conservare l’impresa come complesso produttivo. Secondo la definizione classica, il fallimento è quel procedimento giudiziario con cui un imprenditore in stato di insolvenza perde la disponibilità del suo patrimonio, che gli viene sottratto e liquidato per il pagamento dei creditori.
La legge prevede che per poter arrivare alla dichiarazione di fallimento di un soggetto devono esserci due presupporti:
- Il presupposto soggettivo è da individuare nell’essere imprenditori commerciali; non possono fallire gli enti pubblici, l’imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore (gli ultimi aggiornamenti normativi hanno fissato delle soglie per identificare il piccolo imprenditore);
- il presupposto oggettivo invece consiste nell’essere in uno stato di insolvenza tale da non poter adempiere regolarmente alle obbligazioni.
Il procedimento e gli effetti per il fallito e i suoi creditori
Tutto comincia con la richiesta di fallimento: questa può avvenire su iniziativa di uno o più creditori, del pubblico ministero e del debitore stesso. Nel caso sia proprio lui a chiedere il fallimento, l’imprenditore deve depositare in tribunale le scritture contabili e fiscali dei tre anni precedenti, uno stato particolareggiato con la stima delle attività ed un elenco dei creditori. Dopo la richiesta si avvia un procedimento che prevede diverse fai; in sintesi:
- durante l’istruttoria predibattimentale, il tribunale si accerta della presenza dei due presupposti previsti dalla legge;
- vengono identificati, acquisiti e conservati i beni dell’imprenditore;
- si accertano i crediti;
- i beni dell’imprenditore fallito vengono trasformati in denaro, che poi verrà diviso tra i creditori; entro 180 giorni dalla sentenza il curatore deve predisporre un piano per la liquidazione, che deve essere approvato dai creditori
- la procedura si chiude con l’emissione del decreto di chiusura da parte del giudice.
La sentenza che dichiara il fallimento comporta un’ampia serie di conseguenze:
- dalla data di dichiarazione di fallimenti, l’imprenditore viene privato della disponibilità e dall’amministrazione dei suoi beni;
- il fallito perde la legittimazione processuale nelle controversie che riguardano i rapporti di diritto patrimoniale (al suo posto può stare in giudizio il curatore;
- ogni atto compiuto dal fallito e i pagamenti da ui ricevuti dopo la sentenza sono inefficaci;
- il fallito ha l’obbligo di consegnare la sua corrispondenza al curatore.
La stessa dichiarazione ha però degli effetti anche sui creditori. La procedura concorsuale, come dice il nome stesso, apre il concorso dei creditori sul patrimonio dell’imprenditore fallito: questo significa che ogni credito deve essere accertato secondo le regole. I pagamenti (con scadenza successiva alla dichiarazione di fallimento) e gli atti fatti a titolo gratuito dall’imprenditore fallito compiuti nei due anni precedenti alla dichiarazione sono privi di effetto nei confronti dei creditori. Gli atti a titolo oneroso, ile garanzie e i pagamenti sono invece revocati.