Con la Legge di Bilancio 2019 sono arrivate diverse novità per le partita IVA: dal primo gennaio infatti il nuovo regime forfettario (chiamato anche Flat Tax al 15%) interesserà imprese e professionisti con ricavi fino a 65.000 euro; non ci sono più neanche le differenziazioni bastate sui codici ATECO (rimangono invece i vari coefficienti di redditività). Cerchiamo di fare un riepilogo di queste novità e scopriamo quali sono i limiti del regime forfettario 2019 e chi vi può aderire.
I limiti del regime forfettario 2019: chi può aderire e chi è escluso?
Come abbiamo anticipato nell’introduzione, la Legge di Bilancio ha introdotto dei nuovi limiti di compensi o ricavi per accedere al regime forfettario 2019: in realtà si parla di un solo limite, stabilito in 65.000 euro (calcolato sull’anno di imposta precedente). Nel caso in cui vengano svolte più attività (anche contraddistinte da diversi codici ATECO), il calcolo del limite viene effettuato sommando i ricavi e i compensi delle diverse attività. Rispetto al passato sono stati eliminati alcuni requisiti necessari per accedere al regime forfettario (limite di 5.000 euro per le spese di lavoro dipendente, accessorio o per collaboratori, limite di 30.000 euro per il reddito percepito come lavoro dipendente, limite di 20.000 euro per il costo dei beni strumentali).
Sono però previsti dei casi di esclusione: la legge infatti precisa chi non può aderire al regime forfettario 2019:
- titolari di partita IVA che oltre ad esercitare attività di impresa, professioni o arti partecipano ad associazioni, imprese familiari o società di persone (questa causa di esclusione era presente anche in passato);
- titolari di partita IVA che, in modo diretto o indiretto, controllano associazioni in partecipazione o società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte a chi esercita attività di impresa, professioni o arti.
Inoltre viene specificato che non possono accedere al regime forfettario 2019 i titolari di partita IVA che ricevono compensi da soggetti dai quali nei due anni precedenti hanno percepito redditi da lavoro come dipendente o da soggetti direttamente o indirettamente conducibili a questi. Questa novità di fatto va a sostituire il vecchio vincolo rappresentato dal limite di 30.000 euro fissato per chi ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati. In questo modo si spera di arginare il fenomeno delle partite IVA fasulle, ovvero che nascondono quelli che in realtà sono rapporti di lavoro dipendente, ma bisogna fare una precisazione: il fatturato nei confronti del datore di lavoro può essere causa ostativa solo se è prevalente rispetto al fatturato totale.
I coefficienti di redditività
Sono stati confermati i coefficienti di redditività utilizzati per il calcolo dell’imposta sostitutiva al 15% per le partite IVA che aderiscono al regime forfettario:
- per le industrie alimentari e delle bevande (codici ATECo 1-10) il coefficiente di redditività è 40%;
- per il commercio all’ingrosso e al dettaglio (codici ATECO 5-47.9) il coefficiente di redditività è 40%
- per il commercio ambulante di bevande e prodotti alimentari (codice ATECO 47.81) il coefficiente di redditività è 40%;
- per il commercio ambulante di altri prodotti (codici ATECO 47.82-47.89) il coefficiente di redditività è 54%;
- per le costruzioni e le attività immobiliari (codici ATECO 41-43, 68) il coefficiente di redditività è 86%;
- per gli intermediari del commercio (codice ATECO 46.1) il coefficiente di redditività è 62%;
- per le attività dei servizi di ristorazione e alloggio (codici ATECO 55-56) il coefficiente di redditività è 40%;
- per le attività professionali, scientifiche, tecniche, di istruzione, sanitarie, servizi assicurativi e finanziari (codici ATECO 64-66, 69-75, 85-88) il coefficiente di redditività è 78%;
-
per le altre attività economiche il coefficiente di redditività è 67%.