In un contratto, le due parti vengono definite cedente o cessionario. Ma quali ruolo hanno queste due parti, nel Codice Civile? Per saperne di più, si può continuare a leggere questa pagina.
Il cedente e il cessionario
Nel Codice Civile i ruoli del cedente e del cessionario sono stabiliti negli articoli 1408, 1409 e 1410. Secondo il Codice, il cedente, o locatore, è la persona fisica o giuridica che cede il contratto, mentre il cessionario è la persona fisica o giuridica che gli subentra nel contratto. Quest’ultimo può essere definito anche locatorio, acquirente, conduttore, inquilino o affittuario, a seconda dei casi.
Nell’articolo 1408 del CC, appena citato, si determinano i rapporti fra i due, ed il cedente è liberato dai suoi obblighi verso il contraente dal momento in cui la sostituzione diviene efficace, ma è tenuto a garantire la validità del contratto, secondo l’articolo 1410.
Le condizioni generali del contratto
Per definire i ruoli del cedente e del cessionario, è bene capire quali possono essere le condizioni generali di un contratto. Quest’ultimo, perché sia valido, deve comprendere condizioni e clausole.
Nell’ordinamento italiano, i contratti si possono distinguere per le tipologie:
- contratti tipici ed atipici, a seconda dello schema che vogliono adottare le parti;
- contratti ad effetti reali ed obbligatori, in base al tipo di proprietà che trasferiscono;
- contratti consensuali e reali, se si concludono con un semplice consenso manifestato o alla consegna del materiale;
- contratti a titolo oneroso o gratuito, di cui i primi prevedono un sacrificio patrimoniale in cambio di un acquisto, mentre i secondi prevedono un acquisto patrimoniale senza sacrificio;
- contratti con prestazioni a carico di una sola parte o contratti unilaterali e contratti a prestazioni corrispettive, di cui i primi prevedono che solo una delle parti ha un obbligo se i secondi devono uno scambio di prestazioni;
- contratti associativi e di scambio, di cui i primi prevedono un fine comune, mentre i secondo un conflitto di interesse;
- contratti solenni o formali oppure in forma libera, se prevedono forme specifiche di stipulazione o no.
Qualunque sia il tipo di contratto, esso prevede degli elementi essenziali, come l’accordo tra le due parti, la causa, l’oggetto e la forma. Ci sono, poi, elementi accidentali, come la condizione, il termine e l’onore.